REGOLAMENTO
ART. 1: RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO ATTIVO (VOLONTARIO)
Qualsiasi privato cittadino indipendentemente dalla propria età, può chiedere l’ammissione a Socio della Croce Bianca (Art. 7 statuto sociale). Per ottenere l’iscrizione a socio attivo (Volontario) occorre avere compiuto il diciottesimo anno d’età; tutte le persone possono presentare domanda preliminare per diventare “Socio Attivo (Volontario)” alla Segreteria o inviarla via fax o E-mail. Dovranno comunque sempre presentare domanda per iscritto utilizzando gli appositi moduli forniti dall’associazione, dichiarando di prendere nota e consapevolezza degli impegni che assumono con tale richiesta. Alla domanda occorre allegare: n. 3 fotografie formato tessera, copia di un documento di identità in corso di validità, copia del tesserino di codice fiscale o della tessera sanitaria, copia della patente di guida, se in possesso, (per i volontari addetti al servizio su autovettura la copia della patente di guida è requisito essenziale), i certificati di avvenuta vaccinazione antitetanica e antiepatite B sono facoltativi ma ne è consigliata la produzione, certificato di sana e robusta costituzione e certificato generale e carichi pendenti del Casellario Giudiziale con esito nullo. Successivamente il richiedente sarà contattato per un colloquio preliminare da tenersi con il responsabile della formazione. Gli aspiranti soci Volontari Attivi dovranno sottoscrivere l’accettazione di attenersi a quanto previsto dal Regolamento e dallo Statuto Associativo. La domanda sarà sottoposta all’accettazione del consiglio direttivo, il quale si pronuncerà insindacabilmente e la decisione verrà comunicata a mezzo posta.
ART. 2: ACQUISIZIONE QUALIFICA DI VOLONTARIO SOCCORRITORE
In base alla frequenza del corso tenuto dal direttore sanitario, dal responsabile della formazione e/o dalla commissione regionale, previo superamento esame, gli aspiranti saranno considerati soci attivi a tutti gli effetti. Durante il corso l’aspirante volontario soccorritore dovrà effettuare una prova da sforzo a giudizio insindacabile del responsabile della formazione; in caso di esito negativo non potrà proseguire il corso.
ART. 3: CONDOTTA DEI SOCI ATTIVI
I soci attivi, durante lo svolgimento dei turni di servizio devono tenere una condotta irreprensibile tanto in pubblico che nei locali sociali e mantenere un contegno corretto in ogni occasione. E’ proibito introdurre e consumare bevande alcooliche nonché fumare all’interno della sede sociale e sui mezzi, è proibita la bestemmia ed il turpiloquio. I soci attivi sono tenuti alla massima riservatezza su quanto possano venire a conoscenza in conseguenza dell’opera che prestano, regolata dalle attuali norme sul segreto professionale e dal D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali. Accertata una violazione a quanto sopra, il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari ritenuti necessari e/o opportuni.
ART. 4: PERDITA QUALIFICA DI SOCIO ATTIVO
PARAGRAFO 1
Il socio attivo che intenda cessare di prestare la propria opera dovrà presentare le proprie dimissioni per iscritto. La qualifica di socio attivo si perde inoltre per decesso ed in tutti i casi di perdita della qualità di socio dell’associazione ai sensi dell’art. 11 dello statuto.
Entro sette giorni dalla data delle dimissioni dovrà essere restituita la divisa completa e lavata, i relativi stampini e le tessere dell’associazione.
Se entro tale data non verrà eseguito quanto sopra descritto si procederà ad addebitare al dimissionario il costo dell’intera divisa nuova.
PARAGRAFO 2
Il socio attivo che, per motivi di salute, famiglia o lavoro, intenda sospendere temporaneamente il servizio, può richiedere un periodo di aspettativa, non retroattiva. Tale richiesta dovrà essere effettuata presentando le opportune motivazioni al Consiglio Direttivo, il quale si pronuncerà in merito, con giudizio insindacabile. Qualora la richiesta di aspettativa venisse richiesta entro le 72 ore precedenti il servizio, il volontario ha l’obbligo oltre ad inviare la richiesta scritta anche ad informare telefonicamente il responsabile dei turni. Il periodo di aspettativa, non potrà essere superiore a mesi SEI (ovvero 180 giorni), (sia consecutivi che distribuiti nell’arco temporale di DODICI mesi), pena le dimissioni d’ufficio. Viene fatta eccezione nei casi di gravidanza e maternità, per i quali, su richiesta dell’interessata, la proroga potrà essere concessa fino al compimento del primo anno del nascituro. Per gravi motivi, il volontario potrà fare richiesta di prolungare il periodo oltre i sei mesi, ma la decisione verrà presa dal Consiglio Direttivo e dal Direttore Sanitario, con giudizio insindacabile. Al rientro del periodo di aspettativa superiore a quattro mesi, il socio attivo dovrà effettuare in affiancamento almeno cinque uscite in MSB o cinque uscite in MSA prima di essere considerato volontario attivo a tutti gli effetti. Qualora il socio attivo non riprenda regolarmente servizio al termine del periodo di aspettativa concesso verrà dichiarato decaduto dalla qualifica di socio attivo.
PARAGRAFO 3
I soci attivi al raggiungimento delle 2.500 ore di servizio sono, a richiesta, annoverati tra i soci attivi senza dover sottostare al versamento di eventuali quote associative, né di effettuare turni di servizio. Gli stessi mantengono il diritto di voto.
PARAGRAFO 4
E’ prevista la figura del socio fondatore. Tale figura come per i soci attivi, non deve sottostare al versamento di eventuali quote associative, pur mantenendo il diritto di voto.
ART. 5: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
PARAGRAFO 1
I provvedimenti disciplinari (richiamo scritto, sospensione, decadenza da socio attivo) sono disposti dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi per mancata osservanza delle norme del presente regolamento e per comportamento pregiudizievole all’associazione ed, in genere, per gravi motivi. Il Consiglio Direttivo comunica al socio l’avvio del procedimento disciplinare invitandolo a presentare eventuali memorie difensive entro 7 giorni. La decisione del Consiglio Direttivo viene poi comunicata al socio con lettera contenente i motivi che hanno determinato la decisione stessa. Il socio può ricorrere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Probiviri che deciderà riguardo all’accettazione del ricorso od al suo rigetto.
PARAGRAFO 2
Al terzo richiamo scritto il socio attivo verrà sospeso d’ufficio per un periodo stabilito dal Consiglio Direttivo che non potrà superare i tre mesi.
Al terzo provvedimento disciplinare (sospensione) il socio attivo verrà dimissionato d’ufficio (non più socio attivo) con la perdita totale dei diritti acquisiti durante la permanenza in Associazione.
ART. 6: DURATA DEI TURNI
Il turno notturno inizia alle ore 20,00 per terminare alle ore 7,00 del giorno successivo. Il turno diurno inizia alle ore 7,00 e termina alle ore 20,00 ed è suddiviso in due parti di 6,30 ore ciascuna (7,00 – 13,30 / 13,30 – 20,00). Salvo particolari situazioni (es. affiancamenti) la composizione massima dei componenti il turno è di un autista e un soccorritore per il M.S.A. e di un autista e due soccorritori per il M.S.B. per il turno diurno e notturno. E’ obbligatorio assicurare il cambio al turno smontante, almeno 10/15 minuti prima della fine del turno, secondo quanto indicato nel successivo articolo 11.
ART. 7: TURNI MINIMI MENSILI
PARAGRAFO 1
TUTTI I SOCI ATTIVI DEVONO OBBLIGATORIAMENTE EFFETTUARE
ALMENO DUE TURNI MENSILI.
I componenti del direttivo, visti gli impegni inerenti la gestione associativa, devono svolgere almeno un turno mensile anziché due. E’ inoltre fatto obbligo, per tutti i volontari segnati di turno, cercarsi personalmente il cambio in caso di impossibilità a svolgere il servizio. Per cercarsi il cambio il volontario dovrà provvedere personalmente a contattare telefonicamente i volontari. Si precisa che per quanto riguarda i volontari segnati come terzo in base, vige l’obbligo anche per essi di cercarsi il cambio in caso di impossibilità a svolgere il turno, salvo che il capoturno sia d’accordo a prestare servizio con un equipaggio composto da soli due volontari.
PARAGRAFO 2
Ai volontari soccorritori che, senza giustificazione, non effettuano almeno due turni o quattordici ore di servizio mensili, verrà inviata una lettera di richiamo.
Ai volontari viaggi ordinari che, senza giustificazione, non effettuano con continuità mensile almeno due servizi verrà inviata una lettera di richiamo.
Se a seguito della lettera di richiamo il volontario continuerà a non effettuare i previsti turni, sarà adottato nei confronti del volontario inadempiente un provvedimento disciplinare di sospensione di mesi tre.
A seguito di quanto sopra, se i volontari non si presenteranno ad effettuare i due turni mensili, verranno dimissionati (non più socio attivo) d’ufficio. Se nell’arco di 24 mesi il volontario non riceverà più lettere in merito ai turni minimi mensili, tutte le precedenti verranno considerate nulle. E’ demandato a vigilare su quanto sopra il Responsabile dei Servizi.
PARAGRAFO 3: Prenotazione turni mensili
I volontari soccorritori che intendono prenotare turni di servizio, devono scegliere solo due turni di Base e due in avanzata nei primi sette giorni dell’affissione del calendario nella bacheca dell’associazione; oltre tale data, se esistono ancora turni liberi, possono prenotarsi a piacimento. Il mancato rispetto di questo articolo è passibile di provvedimento disciplinare di sospensione di mesi sei dall’Associazione. Il Responsabile dei Servizi è tenuto al controllo di quanto sopra ed a riferire al Consiglio Direttivo per l’eventuale adozione dei provvedimenti del caso.
PARAGRAFO 4
Nessun volontario è autorizzato a farsi sostituire da dipendenti dell’associazione per abbandonare in anticipo il turno di servizio (fatti salvi i casi di assoluta necessità che comunque dovranno essere concordati con il Responsabile dei turni e/o il Presidente).
PARAGRAFO 5
L’equipaggio di servizio in Base è obbligato ad effettuare tutti gli interventi richiesti dalla Centrale Operativa e dal G.E.M.A.S. (Gestione Trasporti), anche se si tratta di semplici dimissioni o consulenze. Con l’entrata in vigore della nuova normativa riguardante la privacy, si ricorda a tutti i volontari di far firmare il modulo a tutti i pazienti trasportati (sono esenti dalla firma del modulo tutti i pazienti trasportati in emergenza, quali servizi in medicalizzata, in base ed eventuali secondari protetti affidati direttamente dalla Centrale Operativa) .
PARAGRAFO 6
Tutti i volontari in possesso dell’allegato C (corso SARA) ed allegato A/B (emergenza), sono tenuti a frequentare il corso di aggiornamento obbligatorio annuale “su simulazione di intervento”, con valutazione, gestito dal Responsabile della Formazione della Croce Bianca Fossano, ed all’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE).
PARAGRAFO 7
Tutti i volontari in possesso dell’allegato C (corso SARA) ed allegato A/B (emergenza), al raggiungimento del 65° anno di età, dovranno sottoporsi a visita medica annuale con prova da sforzo a cura del Medico convenzionato con l’Associazione.
PARAGRAFO 8
Tutti i volontari autisti che effettuano servizi su Base dovranno effettuare una verifica obbligatoria del comportamento di guida a cura di un Istruttore qualificato. Al raggiungimento del 70° anno di età tale verifica dovrà essere effettuata almeno una volta all’anno.
PARAGRAFO 9
Gli istruttori volontari soccorritori appartenenti alla Croce Bianca Fossano hanno l’obbligo di partecipare almeno una volta l’anno ad un corso di aggiornamento personale e di partecipare almeno a due serate di formazione dei nuovi volontari o di corsi di primo soccorso effettuando una lezione frontale: in caso contrario l’inadempiente non sarà più inserito nel registro degli istruttori della Associazione.
Viene costituito un gruppo formazione all’interno del quale saranno presenti tutti gli istruttori attivi dell’associazione. Lo scopo del gruppo è quello di gestire la formazione dei nuovi volontari, l’aggiornamento dei volontari attivi, la programmazione di corsi di primo soccorso ecc. I componenti del gruppo di formazione nomineranno al proprio interno un responsabile che avrà il compito di gestire il gruppo, di programmare corsi, riunioni, aggiornamenti e di concordare con il direttore sanitario ed il coordinatore della formazione presente all’interno del direttivo tutti i programmi formativi. Il gruppo di formazione dovrà predisporre tutto il materiale didattico necessario per lo svolgimento dei vari corsi e lo stesso oltre ad essere consegnato ai singoli istruttori dovrà essere depositato anche presso l’ufficio.
PARAGRAFO 10
Limiti di età per svolgimento servizio:
A) Autisti e volontari soccorritori MSA al compimento dei 65 anni; B) Autisti e volontari soccorritori MSB al compimento dei 75 anni; C) Autisti e volontari corso SARA al compimento dei 75 anni. Il Consiglio Direttivo e/o il Direttore Sanitario, avrà la facoltà di prorogare annualmente tale termine fino ad un massimo di 80 anni. D) Autisti AUTOVETTURE al compimento dei 75 anni. Il Consiglio Direttivo e/o il direttore sanitario avrà la facoltà di prorogare annualmente tale termine fino ad un massimo di 80 anni.
ART. 8: NORME DI PAGAMENTO
A) Tutti i servizi non convenzionati sono a pagamento (vedere apposita tabella). Per quanto riguarda le dimissioni e le visite per le case di riposo applicare costi standard da tabella presente in sede e in ambulanza.
B) I servizi soggetti a convenzione con l’A. S. L. (trasporti o trasferimenti da ospedale a ospedale, prelievo di sangue al centro trasfusionale di Savigliano, trasporto reperti di laboratorio, trasporto dializzati e altri trasporti autorizzati) sono a carico dell’A. S. L.
C) I servizi per manifestazioni sportive o di vario genere sono sempre a pagamento; per l’importo vedere l’apposita tabella. Per qualsiasi problematica inerente il servizio alle manifestazioni fare direttamente riferimento al Responsabile manifestazioni.
D) L’uso degli automezzi in forma gratuita può essere autorizzato solo dai componenti il Consiglio Direttivo.
E) L’uso in forma gratuita degli automezzi per il trasporto di persona/e è concesso per il volontario, il coniuge, il convivente, i genitori, figli, fratelli e sorelle del volontario stesso.
F) Il rimborso spese per i volontari viene stabilito secondo i limiti previsti dall’ Art. 17 commi 3 e 4 del C.T.S. entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo:
- Spese pasto 20,00€
- Spese alberghiere per pernottamento 70,00 €
- Spese di rappresentanza 30,00 €
- Rimborso km rimborso km tariffe A.C.I.
- Rimborso spese telefoniche 20,00 €
ART. 1: RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO ATTIVO (VOLONTARIO)
Qualsiasi privato cittadino indipendentemente dalla propria età, può chiedere l’ammissione a Socio della Croce Bianca (Art. 7 statuto sociale). Per ottenere l’iscrizione a socio attivo (Volontario) occorre avere compiuto il diciottesimo anno d’età; tutte le persone possono presentare domanda preliminare per diventare “Socio Attivo (Volontario)” alla Segreteria o inviarla via fax o E-mail. Dovranno comunque sempre presentare domanda per iscritto utilizzando gli appositi moduli forniti dall’associazione, dichiarando di prendere nota e consapevolezza degli impegni che assumono con tale richiesta. Alla domanda occorre allegare: n. 3 fotografie formato tessera, copia di un documento di identità in corso di validità, copia del tesserino di codice fiscale o della tessera sanitaria, copia della patente di guida, se in possesso, (per i volontari addetti al servizio su autovettura la copia della patente di guida è requisito essenziale), i certificati di avvenuta vaccinazione antitetanica e antiepatite B sono facoltativi ma ne è consigliata la produzione, certificato di sana e robusta costituzione e certificato generale e carichi pendenti del Casellario Giudiziale con esito nullo. Successivamente il richiedente sarà contattato per un colloquio preliminare da tenersi con il responsabile della formazione. Gli aspiranti soci Volontari Attivi dovranno sottoscrivere l’accettazione di attenersi a quanto previsto dal Regolamento e dallo Statuto Associativo. La domanda sarà sottoposta all’accettazione del consiglio direttivo, il quale si pronuncerà insindacabilmente e la decisione verrà comunicata a mezzo posta.
ART. 2: ACQUISIZIONE QUALIFICA DI VOLONTARIO SOCCORRITORE
In base alla frequenza del corso tenuto dal direttore sanitario, dal responsabile della formazione e/o dalla commissione regionale, previo superamento esame, gli aspiranti saranno considerati soci attivi a tutti gli effetti. Durante il corso l’aspirante volontario soccorritore dovrà effettuare una prova da sforzo a giudizio insindacabile del responsabile della formazione; in caso di esito negativo non potrà proseguire il corso.
ART. 3: CONDOTTA DEI SOCI ATTIVI
I soci attivi, durante lo svolgimento dei turni di servizio devono tenere una condotta irreprensibile tanto in pubblico che nei locali sociali e mantenere un contegno corretto in ogni occasione. E’ proibito introdurre e consumare bevande alcooliche nonché fumare all’interno della sede sociale e sui mezzi, è proibita la bestemmia ed il turpiloquio. I soci attivi sono tenuti alla massima riservatezza su quanto possano venire a conoscenza in conseguenza dell’opera che prestano, regolata dalle attuali norme sul segreto professionale e dal D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali. Accertata una violazione a quanto sopra, il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari ritenuti necessari e/o opportuni.
ART. 4: PERDITA QUALIFICA DI SOCIO ATTIVO
PARAGRAFO 1
Il socio attivo che intenda cessare di prestare la propria opera dovrà presentare le proprie dimissioni per iscritto. La qualifica di socio attivo si perde inoltre per decesso ed in tutti i casi di perdita della qualità di socio dell’associazione ai sensi dell’art. 11 dello statuto.
Entro sette giorni dalla data delle dimissioni dovrà essere restituita la divisa completa e lavata, i relativi stampini e le tessere dell’associazione.
Se entro tale data non verrà eseguito quanto sopra descritto si procederà ad addebitare al dimissionario il costo dell’intera divisa nuova.
PARAGRAFO 2
Il socio attivo che, per motivi di salute, famiglia o lavoro, intenda sospendere temporaneamente il servizio, può richiedere un periodo di aspettativa, non retroattiva. Tale richiesta dovrà essere effettuata presentando le opportune motivazioni al Consiglio Direttivo, il quale si pronuncerà in merito, con giudizio insindacabile. Qualora la richiesta di aspettativa venisse richiesta entro le 72 ore precedenti il servizio, il volontario ha l’obbligo oltre ad inviare la richiesta scritta anche ad informare telefonicamente il responsabile dei turni. Il periodo di aspettativa, non potrà essere superiore a mesi SEI (ovvero 180 giorni), (sia consecutivi che distribuiti nell’arco temporale di DODICI mesi), pena le dimissioni d’ufficio. Viene fatta eccezione nei casi di gravidanza e maternità, per i quali, su richiesta dell’interessata, la proroga potrà essere concessa fino al compimento del primo anno del nascituro. Per gravi motivi, il volontario potrà fare richiesta di prolungare il periodo oltre i sei mesi, ma la decisione verrà presa dal Consiglio Direttivo e dal Direttore Sanitario, con giudizio insindacabile. Al rientro del periodo di aspettativa superiore a quattro mesi, il socio attivo dovrà effettuare in affiancamento almeno cinque uscite in MSB o cinque uscite in MSA prima di essere considerato volontario attivo a tutti gli effetti. Qualora il socio attivo non riprenda regolarmente servizio al termine del periodo di aspettativa concesso verrà dichiarato decaduto dalla qualifica di socio attivo.
PARAGRAFO 3
I soci attivi al raggiungimento delle 2.500 ore di servizio sono, a richiesta, annoverati tra i soci attivi senza dover sottostare al versamento di eventuali quote associative, né di effettuare turni di servizio. Gli stessi mantengono il diritto di voto.
PARAGRAFO 4
E’ prevista la figura del socio fondatore. Tale figura come per i soci attivi, non deve sottostare al versamento di eventuali quote associative, pur mantenendo il diritto di voto.
ART. 5: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
PARAGRAFO 1
I provvedimenti disciplinari (richiamo scritto, sospensione, decadenza da socio attivo) sono disposti dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi per mancata osservanza delle norme del presente regolamento e per comportamento pregiudizievole all’associazione ed, in genere, per gravi motivi. Il Consiglio Direttivo comunica al socio l’avvio del procedimento disciplinare invitandolo a presentare eventuali memorie difensive entro 7 giorni. La decisione del Consiglio Direttivo viene poi comunicata al socio con lettera contenente i motivi che hanno determinato la decisione stessa. Il socio può ricorrere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Probiviri che deciderà riguardo all’accettazione del ricorso od al suo rigetto.
PARAGRAFO 2
Al terzo richiamo scritto il socio attivo verrà sospeso d’ufficio per un periodo stabilito dal Consiglio Direttivo che non potrà superare i tre mesi.
Al terzo provvedimento disciplinare (sospensione) il socio attivo verrà dimissionato d’ufficio (non più socio attivo) con la perdita totale dei diritti acquisiti durante la permanenza in Associazione.
ART. 6: DURATA DEI TURNI
Il turno notturno inizia alle ore 20,00 per terminare alle ore 7,00 del giorno successivo. Il turno diurno inizia alle ore 7,00 e termina alle ore 20,00 ed è suddiviso in due parti di 6,30 ore ciascuna (7,00 – 13,30 / 13,30 – 20,00). Salvo particolari situazioni (es. affiancamenti) la composizione massima dei componenti il turno è di un autista e un soccorritore per il M.S.A. e di un autista e due soccorritori per il M.S.B. per il turno diurno e notturno. E’ obbligatorio assicurare il cambio al turno smontante, almeno 10/15 minuti prima della fine del turno, secondo quanto indicato nel successivo articolo 11.
ART. 7: TURNI MINIMI MENSILI
PARAGRAFO 1
TUTTI I SOCI ATTIVI DEVONO OBBLIGATORIAMENTE EFFETTUARE
ALMENO DUE TURNI MENSILI.
I componenti del direttivo, visti gli impegni inerenti la gestione associativa, devono svolgere almeno un turno mensile anziché due. E’ inoltre fatto obbligo, per tutti i volontari segnati di turno, cercarsi personalmente il cambio in caso di impossibilità a svolgere il servizio. Per cercarsi il cambio il volontario dovrà provvedere personalmente a contattare telefonicamente i volontari. Si precisa che per quanto riguarda i volontari segnati come terzo in base, vige l’obbligo anche per essi di cercarsi il cambio in caso di impossibilità a svolgere il turno, salvo che il capoturno sia d’accordo a prestare servizio con un equipaggio composto da soli due volontari.
PARAGRAFO 2
Ai volontari soccorritori che, senza giustificazione, non effettuano almeno due turni o quattordici ore di servizio mensili, verrà inviata una lettera di richiamo.
Ai volontari viaggi ordinari che, senza giustificazione, non effettuano con continuità mensile almeno due servizi verrà inviata una lettera di richiamo.
Se a seguito della lettera di richiamo il volontario continuerà a non effettuare i previsti turni, sarà adottato nei confronti del volontario inadempiente un provvedimento disciplinare di sospensione di mesi tre.
A seguito di quanto sopra, se i volontari non si presenteranno ad effettuare i due turni mensili, verranno dimissionati (non più socio attivo) d’ufficio. Se nell’arco di 24 mesi il volontario non riceverà più lettere in merito ai turni minimi mensili, tutte le precedenti verranno considerate nulle. E’ demandato a vigilare su quanto sopra il Responsabile dei Servizi.
PARAGRAFO 3: Prenotazione turni mensili
I volontari soccorritori che intendono prenotare turni di servizio, devono scegliere solo due turni di Base e due in avanzata nei primi sette giorni dell’affissione del calendario nella bacheca dell’associazione; oltre tale data, se esistono ancora turni liberi, possono prenotarsi a piacimento. Il mancato rispetto di questo articolo è passibile di provvedimento disciplinare di sospensione di mesi sei dall’Associazione. Il Responsabile dei Servizi è tenuto al controllo di quanto sopra ed a riferire al Consiglio Direttivo per l’eventuale adozione dei provvedimenti del caso.
PARAGRAFO 4
Nessun volontario è autorizzato a farsi sostituire da dipendenti dell’associazione per abbandonare in anticipo il turno di servizio (fatti salvi i casi di assoluta necessità che comunque dovranno essere concordati con il Responsabile dei turni e/o il Presidente).
PARAGRAFO 5
L’equipaggio di servizio in Base è obbligato ad effettuare tutti gli interventi richiesti dalla Centrale Operativa e dal G.E.M.A.S. (Gestione Trasporti), anche se si tratta di semplici dimissioni o consulenze. Con l’entrata in vigore della nuova normativa riguardante la privacy, si ricorda a tutti i volontari di far firmare il modulo a tutti i pazienti trasportati (sono esenti dalla firma del modulo tutti i pazienti trasportati in emergenza, quali servizi in medicalizzata, in base ed eventuali secondari protetti affidati direttamente dalla Centrale Operativa) .
PARAGRAFO 6
Tutti i volontari in possesso dell’allegato C (corso SARA) ed allegato A/B (emergenza), sono tenuti a frequentare il corso di aggiornamento obbligatorio annuale “su simulazione di intervento”, con valutazione, gestito dal Responsabile della Formazione della Croce Bianca Fossano, ed all’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE).
PARAGRAFO 7
Tutti i volontari, al raggiungimento del 65° anno di età, dovranno sottoporsi a visita medica annuale con prova da sforzo a cura del Medico convenzionato con l’Associazione.
PARAGRAFO 8
Tutti i volontari autisti che effettuano servizi su Base dovranno effettuare una verifica obbligatoria del comportamento di guida a cura di un Istruttore qualificato. Al raggiungimento del 70° anno di età tale verifica dovrà essere effettuata almeno una volta all’anno.
PARAGRAFO 9
Gli istruttori volontari soccorritori appartenenti alla Croce Bianca Fossano hanno l’obbligo di partecipare almeno una volta l’anno ad un corso di aggiornamento personale e di partecipare almeno a due serate di formazione dei nuovi volontari o di corsi di primo soccorso effettuando una lezione frontale: in caso contrario l’inadempiente non sarà più inserito nel registro degli istruttori della Associazione.
Viene costituito un gruppo formazione all’interno del quale saranno presenti tutti gli istruttori attivi dell’associazione. Lo scopo del gruppo è quello di gestire la formazione dei nuovi volontari, l’aggiornamento dei volontari attivi, la programmazione di corsi di primo soccorso ecc. I componenti del gruppo di formazione nomineranno al proprio interno un responsabile che avrà il compito di gestire il gruppo, di programmare corsi, riunioni, aggiornamenti e di concordare con il direttore sanitario ed il coordinatore della formazione presente all’interno del direttivo tutti i programmi formativi. Il gruppo di formazione dovrà predisporre tutto il materiale didattico necessario per lo svolgimento dei vari corsi e lo stesso oltre ad essere consegnato ai singoli istruttori dovrà essere depositato anche presso l’ufficio.
PARAGRAFO 10
Limiti di età per svolgimento servizio:
A) Autisti e volontari soccorritori MSA al compimento dei 65 anni; B) Autisti e volontari soccorritori MSB al compimento dei 75 anni; C) Autisti e volontari corso SARA al compimento dei 75 anni. Il Consiglio Direttivo e/o il Direttore Sanitario, avrà la facoltà di prorogare annualmente tale termine fino ad un massimo di 80 anni. D) Autisti AUTOVETTURE al compimento dei 75 anni. Il Consiglio Direttivo e/o il direttore sanitario avrà la facoltà di prorogare annualmente tale termine fino ad un massimo di 80 anni.
ART. 8: NORME DI PAGAMENTO
A) Tutti i servizi non convenzionati sono a pagamento (vedere apposita tabella). Per quanto riguarda le dimissioni e le visite per le case di riposo applicare costi standard da tabella presente in sede e in ambulanza.
B) I servizi soggetti a convenzione con l’A. S. L. (trasporti o trasferimenti da ospedale a ospedale, prelievo di sangue al centro trasfusionale di Savigliano, trasporto reperti di laboratorio, trasporto dializzati e altri trasporti autorizzati) sono a carico dell’A. S. L.
C) I servizi per manifestazioni sportive o di vario genere sono sempre a pagamento; per l’importo vedere l’apposita tabella. Per qualsiasi problematica inerente il servizio alle manifestazioni fare direttamente riferimento al Responsabile manifestazioni.
D) L’uso degli automezzi in forma gratuita può essere autorizzato solo dai componenti il Consiglio Direttivo.
E) L’uso in forma gratuita degli automezzi per il trasporto di persona/e è concesso per il volontario, il coniuge, il convivente, i genitori, figli, fratelli e sorelle del volontario stesso.
F) Il rimborso spese per i volontari viene stabilito secondo i limiti previsti dall’ Art. 17 commi 3 e 4 del C.T.S. entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo:
- Spese pasto 20,00€
- Spese alberghiere per pernottamento 70,00 €
- Spese di rappresentanza 30,00 €
- Rimborso km rimborso km tariffe A.C.I.
- Rimborso spese telefoniche 20,00 €
ART. 9: SUDDIVISIONE DEGLI INCARICHI
PARAGRAFO 1: Socio attivo – VOLONTARIO AUTISTA CON AUTOVETTURA
E’ il volontario che presta servizio con il mezzo disponibile per il trasporto dei dializzati, del sangue, dei reperti di laboratorio, ecc. I nuovi volontari autisti autovettura dovranno effettuare dieci viaggi/servizi in affiancamento insieme ai volontari effettivi, in un tempo massimo di due mesi, durante i quali verranno valutati; al superamento di detto periodo il Consiglio Direttivo valuterà le schede e a giudizio insindacabile autorizzerà il volontario a svolgere servizio da solo sui mezzi associativi o, in caso contrario, a svolgere servizio come accompagnatore.
PARAGRAFO 2: Socio attivo – VOLONTARIO AMBULANZA VIAGGI ORDINARI
Chiunque faccia domanda per effettuare il corso SARA, per poter prestare servizio come volontario in ambulanza, prima dell’inizio del corso, dovrà effettuare una prova
di sforzo a giudizio del responsabile della formazione; in caso di esito negativo non potrà partecipare al corso.
PARAGRAFO 3: Socio attivo – VOLONTARIO AUTISTA AMBULANZA VIAGGI ORDINARI
Tutti i volontari che ne hanno i requisiti (Allegato “A” o Corso S.A.R.A.) possono presentare domanda per passaggio Autista Viaggi Ordinari in ambulanza. I requisiti richiesti sono i seguenti: 500 ore di servizio attivo, 21 anni compiuti ed il possesso della patente di guida in corso di validità e rilasciata da almeno tre anni. Spetta in ogni caso al Consiglio Direttivo decidere in merito ed il passaggio a questa categoria non è mai automatico. Dovranno inoltre effettuare una verifica obbligatoria del comportamento di guida a cura di un Istruttore qualificato. In caso di esito negativo dovrà trascorrere almeno sei mesi per poter ripresentare la richiesta.
PARAGRAFO 4: Socio attivo – VOLONTARIO SOCCORRITORE
Si ottiene la qualifica di Volontario Soccorritore dopo aver superato con esito positivo il corso organizzato dalla Regione Piemonte tramite la C.O. provinciale e l’A.N.P.A.S., dopo aver sostenuto il relativo esame teorico/pratico e dopo aver effettuato almeno 100 ore di servizio in un periodo massimo di sei mesi. Durante il suddetto periodo gli Aspiranti Volontari Soccorritori dovranno effettuare i propri turni in affiancamento ai Volontari Soccorritori di turno e/o dipendenti. Compito specifico del Volontario Soccorritore all’interno dell’equipaggio è quello di prendersi cura del vano sanitario dell’ambulanza, di assistere i pazienti e feriti trasportati e di collaborare col personale sanitario per l’espletamento di quanto indicato nel mansionario. Dopo l’espletamento del servizio deve riordinare e pulire il vano sanitario dell’ambulanza. Non deve allontanarsi dai locali della sede sociale, e deve essere prontamente disponibile per le uscite.
PARAGRAFO 5: Socio attivo – AUTISTA VOLONTARIO SOCCORRITORE
Per ottenere la qualifica di Autista Volontario Soccorritore (MSB) occorre presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. I requisiti richiesti sono i seguenti: ventuno anni compiuti ed il possesso della patente di guida in corso di validità e rilasciata da almeno tre anni e mille ore di servizio attivo come volontario soccorritore (data certificazione allegato A). Dovranno inoltre effettuare una verifica obbligatoria del comportamento di guida a cura di un Istruttore qualificato. In caso di esito negativo dovrà trascorrere almeno sei mesi per poter ripresentare la richiesta.
Il passaggio a questa categoria non è mai automatico; il Consiglio Direttivo deciderà in merito.
E’ dovere dell’Autista Volontario Soccorritore proseguire nelle funzioni e nei turni come barelliere ed al contempo apprendere il corretto uso degli automezzi. L’Autista Volontario Soccorritore può compiere interventi d’urgenza alla guida dell’ambulanza.
Per il passaggio alla categoria di Autista Volontario Soccorritore (MSA) i requisiti richiesti sono i seguenti: ventiquattro anni compiuti ed il possesso della patente di guida in corso di validità e rilasciata da almeno tre anni ed essere membro dell’Associazione da almeno due anni e millecinquecento ore di servizio attivo come volontario soccorritore (data certificazione allegato A). L’aspirante autista dovrà effettuare un periodo di affiancamento pari a n. 10 uscite, certificate con esito favorevole, documentato da apposita scheda di valutazione redatta del Volontario Soccorritore MSA presente in turno.
Verrà deciso dal Consiglio Direttivo valutando ogni caso singolarmente e considerato l’esito della prova di guida. E dovere dell’Autista Volontario Soccorritore proseguire nelle funzioni previste nelle categorie precedenti. I volontari autisti che provengono da altre associazioni dovranno fornire documentazione attestante il loro ruolo di autista soccorritore da almeno un anno. Dopodiché dovranno effettuare un periodo di affiancamento pari a n. 10 uscite, certificate con esito favorevole, documentato da apposita scheda di valutazione redatta del Volontario Soccorritore MSA presente in turno ed acquisiranno la stessa qualifica che hanno nell’altra associazione.
PARAGRAFO 6: Socio attivo – AUTISTA VOLONTARIO SOCCORRITORE CAPOTURNO
L’Autista Volontario Soccorritore Capoturno è responsabile dello svolgimento del turno al quale è preposto. Ha l’obbligo di rifiutare l’ammissione al servizio del/dei volontario/i che appaiano in condizioni di turbare il turno stesso e compromettere con il loro comportamento il decoro dell’associazione. Risponde personalmente del mancato rispetto del presente regolamento. Di quanto anomalo dovesse risultare nel funzionamento del turno dovrà redigere dettagliato rapporto e presentarlo al Presidente o ad altro componente del Consiglio Direttivo entro ventiquattro ore dal termine del turno. Il compito dell’Autista Volontario Soccorritore Capoturno, o capo equipaggio, è quello di coordinare il lavoro di tutti i volontari presenti, per ottenere l’ottimizzazione del servizio evitando uscite inutili, scoperture della sede, sprechi di tempo e risorse. L’Autista Volontario Soccorritore Capoturno ha autonomia decisionale sull’uso degli automezzi per i servizi. L’Autista Volontario Soccorritore Capoturno è l’interlocutore nei confronti della A. S. L. nel caso venissero richiesti servizi che esulano dalle normali prestazioni di servizio ordinario e qualora si trovasse di fronte a richieste formulate dall’ A.S.L. e nutrisse dei dubbi in merito a tali richieste, non dovrà prendere alcuna iniziativa ma consultare il Presidente o altro componente del Consiglio Direttivo.
ART. 10: DIRETTORE SANITARIO
Il Direttore Sanitario è responsabile della preparazione e dell’aggiornamento del personale dipendente e volontario dell’associazione e viene nominato dal Consiglio Direttivo.
ART. 11: PRESENTAZIONE AL TURNO DI SERVIZIO
Ogni equipaggio di servizio deve presentarsi almeno dieci/quindici minuti prima dell’orario di inizio del turno per assumere le consegne dell’equipaggio smontante (situazione automezzi, eventuali servizi da svolgere, ecc.). I volontari dovranno presentarsi in servizio indossando la divisa fornita dall’associazione, con divieto assoluto di indossare altri capi di abbigliamento e/o calzature. L’autista responsabile del turno dovrà rifiutare di assumere in servizio i volontari che non rispettino quanto sopra.
ART. 12: INIZIO TURNO
a) Ricevute le consegne dal turno smontante, il Volontario Soccorritore Capoturno, deve compilare il rapporto di servizio in tutte le sue parti facendolo firmare a tutti i componenti del turno.
b) E’ fatto obbligo a tutti i componenti del turno di controllare tutti gli automezzi disponibili, sia il vano sanitario che la cabina di guida.
c) E’ dovere di ogni volontario essere perfettamente in grado di svolgere il proprio compito in ogni momento e circostanza; è quindi indispensabile essere sempre nella massima efficienza procedendo a costanti allenamenti finalizzati al poter disporre rapidamente dell’attrezzatura necessaria ed a conoscerne perfettamente l’uso.
ART. 13: FORMAZIONE DEGLI EQUIPAGGI
Per qualunque servizio prestato, l’equipaggio sarà formato al massimo da tre persone, compreso l’autista ad esclusione dei trasporti secondari protetti dove l’equipaggio sarà formato da due volontari più il personale sanitario. Nel caso si debbano effettuare viaggi con una previsione di guida superiore alle otto ore consecutive (nell’arco delle 24 giornaliere), è obbligo che l’equipaggio comprenda almeno due autisti.
ART. 14: SICUREZZA
a) Durante gli interventi, quando si presta soccorso, è obbligatorio l’uso di tutti i DPI obbligatori messi a disposizione;
b) E’ tassativamente vietato l’uso di mezzi privati o di proprietà dell’A.S.L. per qualunque tipo di servizio.
c) E’ vietato far viaggiare in cabina i normali passeggeri.
d) E’ vietato dare in consegna a qualunque estraneo dell’associazione qualsiasi attrezzatura delle ambulanze.
e) I volontari che, per qualsiasi motivo, si aggiungano al servizio devono indicare l’ora esatta di inizio e fine presenza, in caso contrario saranno conteggiate due ore.
f) L’uso degli automezzi da parte dei volontari fuori turno deve essere autorizzato dal capoturno o dal responsabile degli automezzi.
g) Nelle chiamate urgenti pervenute al numero della Croce Bianca si dovrà richiedere all’interlocutore di effettuare la chiamata al numero unico di emergenza 112, è consentito l’intervento del M.S.A. oppure M.S.B. solo previa autorizzazione della C.O. h) In caso di incidente, danno recato agli automezzi o infortuni a volontari durante il servizio, è necessario avvisare immediatamente il Presidente o, in assenza od irreperibilità di questi, un altro componente del Consiglio Direttivo.
i) E’ fatto tassativo obbligo di utilizzare a bordo degli automezzi le cinture di sicurezza.
l) Vige l’obbligo di lasciare i mezzi ed i presidi utilizzati in ordine ed in perfetto stato di pulizia;
ART. 15: NORME PER LA CIRCOLAZIONE SULLA STRADA
1) I segnali di allarme (sirena continua e lampeggiatori rotanti a luce blu) NON DANNO PRECEDENZA MA CHIEDONO PRECEDENZA
2) L’uso della sirena è consentito unicamente:
- Quando, in seguito ad una chiamata, il mezzo di soccorso si reca a prelevare un malato o un ferito del quale non si conoscono le reali condizioni;
- Quando il malato o il ferito soccorso necessita di cure immediate, a discrezione dell’equipaggio di servizio o di eventuale personale sanitario presente a bordo del mezzo o sul luogo;
- Quando si trasporta un ferito o un malato in condizioni non gravi, ma il traffico non consente una marcia regolare (lunghe code, caos) o si trasporta sangue con la richiesta urgentissimo. Nelle ore notturne (indicativamente dalle ore 23,00 alle ore 06,00) è consigliato un uso moderato della sirena.
3) Il lampeggiante rotante a luce blu e la sirena devono essere usati abbinati in tutti i casi urgenti. E’vietato l’uso del solo lampeggiante come previsto dal codice della strada.
4) Con la sirena continua innestata si possono eseguire manovre in contrasto con le norme del Codice della Strada (passaggio con semaforo rosso, non fermarsi al segnale di stop, non rispettare le precedenze, effettuare cambi di corsie, sorpassi, oltrepassare i limiti di velocità, ecc.) ma occorre essere assolutamente sicuri che la manovra non metta in pericolo altri veicoli o pedoni, e quindi occorre comunque prudenza ed attenzione.
5) La velocità di sicurezza di un mezzo di soccorso è proporzionata al traffico, alle condizioni del mezzo, della strada e dell’esperienza del conducente. Nel caso di trasporto di feriti l’andatura del mezzo deve essere tale da rispettare le necessità/condizioni del paziente e nel caso in cui a bordo vi sia personale specializzato occorre seguire le istruzioni di tale personale.
6) In ogni caso, avendo ogni singolo intervento una sua unicità, l’uso corretto del mezzo di soccorso è affidato al senso di responsabilità dell’autista che deve farsi carico del miglior svolgimento possibile del servizio.
ART. 16: ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento è in vigore dal 14/12/2018 ed ogni socio è tenuto ad apprenderne l’esatto contenuto. La mancata osservanza del presente regolamento comporterà l’adozione dei provvedimenti che il Consiglio Direttivo adotterà nei confronti degli inadempienti.
ART. 17: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di modificare, integrare o annullare il presente regolamento o singoli articoli o paragrafi o parte dei paragrafi, dandone tempestiva comunicazione ai soci. E’ fatta salva la possibilità, da parte del Consiglio Direttivo, di assumere provvedimenti temporanei in deroga a quelli indicati nel presente regolamento, dettati da situazioni contingenti e/o temporanee, dandone tempestiva comunicazione ai soci.
ART. 18: ASSUNZIONI
Il volontario che presenterà la domanda di assunzione presso l’Associazione dovrà avere i seguenti requisiti:
1. Far parte dell’Associazione da almeno 18 mesi come volontario effettivo in modo continuativo.
2. Essere in possesso di certificazione regionale (allegato A o B) da almeno 18 mesi (termine T.T.P. con relativa certificazione).
3. Essere in possesso da almeno tre anni di patente di categoria B o superiore.
4. Non aver ricevuto negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza di eventuale bando, lettere di richiamo o sospensione.
5. Condizione di sana e robusta costituzione risultanti da apposita certificazione.
6. Non aver riportato condanne penali e di non aver pendenze penali in corso.
ART. 19: ARTICOLI CODICE PENALE
I soci dichiarano di prendere atto dei seguenti articoli del codice penale che esplicitamente troveranno applicazione:
ART. 328 = Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dai casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a € 1.032,00. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
ART. 330 = I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualità di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, i quali, in numero di tre o più abbandonano collettivamente l’ufficio, l’impiego, il servizio od il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione sino a due anni. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni. Le pene sono aumentate, se il fatto:
1. è commesso per fine politico
2. ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.
ART. 331 = Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici od aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa non inferiore a € 516,00. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, con la multa non inferiore € 3.098.00. Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.
ART. 332 = Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessità che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui è addetto o preposto, ovvero di compiere ciò che è necessario per la regolare continuazione del servizio, è punito con la multa sino a lire duecentomila.
ART. 333 = Il pubblico ufficiale, l’impiegato incaricato di un pubblico servizio, il privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessità non organizzato in impresa, od il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, il quale abbandona l’ufficio, il servizio od il lavoro, al fine di turbarne la continuità o la regolarità è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa sino a lire duecentomila. La stessa pena si applica anche a chi, con il fine sopra indicato, senza abbandonare l’ufficio, il servizio o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuità o la regolarità. La pena è aumentata se dal fatto deriva pubblico o privato documento.
ART. 340 = Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione sino ad un anno. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
ART. 358 = Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
ART. 593 = Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, od un’ altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’autorità, è punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire centoventimila, alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita od altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte ne è raddoppiata.
ART. 20: VALUTAZIONE IN MERITO AI CERTIFICATI GENERALI E CARICHI PENDENTI
Considerato l’inasprimento delle condanne penali chiunque faccia domanda per entrare a fare parte dell’associazione ed eventuali controlli a campione all’interno dei volontari attivi, il consiglio direttivo valuterà ogni singola domanda con il collegio dei provibiri qualora risultassero iscritte condanne o denuncie sui certificati sopraindicati.
Fossano, 20 aprile 2023.